Statuto

FONDAZIONE ALBERTO COLONNETTI

Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 26.5.1965 n. 950

(Gazzetta Ufficiale n.199 del 10.8.1965)

(modifica del 14 dicembre 1983)

STATUTO

Articolo I

SEDE E DENOMINAZIONE – La Fondazione ha sede in Torino – Largo Re Umberto 102/bis.

Articolo II

SCOPO – La Fondazione ha lo scopo di promuovere, assistere e facilitare la formazione culturale, professionale ed artistico-artigianale dell’infanzia e della gioventù.

La Fondazione raggiunge tale scopo mediante :

a) lo svolgimento di cicli di conferenze e di seminari per studenti o insegnanti;

b) l’allestimento di mostre e manifestazioni di carattere letterario e comunque culturale, eventualmente in collaborazione con Enti pubblici e privati;

c) l’istituzione e il funzionamento di biblioteche ospedaliere per degenti;

d) l’istituzione di borse di studio;

e) l’organizzazione di viaggi di istruzione;

f) l’istituzione e il funzionamento, presso la sede, di un centro studi di letteratura giovanile, con annessa biblioteca;

g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che il Consiglio  di Amministrazione ritenesse idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo III

PATRIMONIO – Il patrimonio della Fondazione è costituito :

a) da beni immobili e proprietà

b) dalle acquisizioni per atti a titolo oneroso e dai contributi, lasciati o donazioni di Enti pubblici, di Enti privati e di privati cittadini.

Articolo IV

SPESE DI GESTIONE – Alle spese di gestione la Fondazione provvede :

a) con le rendite del patrimonio;

b) con i contributi dello Stato, della Regione Piemonte e di altre Regioni e pubbliche amministrazioni.

c) con i contributi di Enti pubblici e di Enti privati

d) con i contributi volontari di privati cittadini e di Associazioni.

Articolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – la Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito:

a) da almeno un membro discendente dai Fondatori Donna Laura Badini Confalonieri e Prof. Gustavo Colonnetti.

b) da un rappresentante dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte

c) da non più di sette Consiglieri scelti tra rappresentanti di arti e professioni attinenti in particolare alle discipline di ricerca, studio, conservazione e promozione di beni artistici e culturali, insegnamento, educazione e formazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente e conferisce ad uno dei suoi componenti od anche a persona estranea le funzioni di segretario. Il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed i restanti membri del Consiglio, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Articolo VI

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi della Fondazione. Esso approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno quattro membri.

In prima convocazione le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno i due terzi e con i voti favorevoli della metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo VII

RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA FONDAZIONE – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e potrà impegnarla con la propria firma per gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di amministrazione straordinari sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio, da assumersi con apposita deliberazione.

La rappresentanza legale potrà altresì essere attribuita al Vice Presidente con apposita procura rilasciata dal Presidente e con l’assenso del Consiglio di Amministrazione.

Egli provvede altresì alla formazione dei bilanci e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo VIII

ANNO FINANZIARIO – L’anno finanziario va dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo per l’esercizio precedente.

I bilanci approvati restano depositati per dieci anni presso la sede della Fondazione a disposizione di chiunque, avendone diritto,  intende consultarli.

Articolo IX

MODIFICAZIONI DELLA STATUTO – Eventuali modificazioni del presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti ed approvate con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 

Articolo X

SCIOGLIMENTO – Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad Enti che svolgono attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti la Regione Piemonte e il Comune di Torino